Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
articolo 125
Spiegazione
Questo articolo prevedeva un controllo sugli atti amministrativi regionali da parte di un Commissario di Governo (citato nell’articolo 124), facente parte di una Commissione statale di controllo. Tuttavia, anche questo articolo fu abrogato nel 2001 e modificato. Oggi, l’istituzione che svolge la funzione analoga di controllo e di giudizio sui ricorsi dei privati cittadini che ritengono lesi i propri interessi dalla pubblica istituzione, prende il nome di TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
I TAR sono venti, con sede nel capoluogo regionale e sono composti da tre giudici amministrativi che prendono decisioni di primo grado e cinque magistrati amministrativi. Il giudizio di secondo grado a cui si appellano i giudici è il Consiglio di Stato. La sfera di azione di ciascun TAR è la propria regione e l’ambito di competenza giuridica è la legittimità e in alcuni casi anche il merito amministrativo, cioè le motivazioni di qualsiasi scelta amministrativa.
*premessa alla parte V della Costituzione: gli articoli 124, 125, 128, 129, 130 sono stati abrogati (cioè eliminati) e gli articoli 125, 126, 127 sono stati modificati con la legge del 18 ottobre 2001.
Attualità: ricorso al TAR
Proponiamo di seguito un articolo di attualità che riguarda l’intervento del TAR a seguito di un’ordinanza del sindaco di Reggio Calabria che posticipava il rientro a scuola in presenza dopo le vacanze invernali del gennaio 2022 e che provocò proteste da parte dei genitori.