Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
aricolo 122
Originariamente l’articolo recitava: «Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il nuovo art. 122 – modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999 – contempla l’elezione diretta del Presidente della Regione, la nomina degli assessori da parte del Presidente e la competenza regionale in materia di sistema elettorale (Alle regioni spetta la scelta del sistema elettorale e delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.),
Il sistema elettorale prevede che una parte dei seggi sia assegnata con metodo proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre la restante parte è attribuita con metodo maggioritario alla lista regionale che ha ottenuto più voti. Lo scopo che venga adottato un sistema che assicuri la nascita di maggioranze stabili ma anche la tutela delle minoranze .
Il capolista della lista vincente ad assumere la carica di Presidente della Regione, ma, prima della riforma del 1999 il Presidente della Regione veniva eletto tra i consiglieri regionali. Dopo la riforma alla maggior autonomia concessa alle Regioni si è accompagnata la scelta di privilegiare la sua elezione popolare.