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articolo 121


Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

articolo 121

L’art. 121 fu approvato in concordanza di tutti in quanto l’Assemblea fu unanime nel definire i tre organi di vertice delle Regioni: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta.

Ognuno di essi ha un compito; il Consiglio regionale, composto da un minimo di 30 a un massimo di 80 consiglieri ed eletto ogni cinque anni dai cittadini maggiorenni residenti nella Regione, esercita il potere legislativo, approva e modifica lo Statuto regionale, ha una una funzione di controllo della Giunta approvando il bilancio preventivo e quello consuntivo.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione, legata al Consiglio da un rapporto di natura fiduciaria, è formata dal Presidente della Regione e dagli assessori predispone i programmi di governo, dirige l’attività degli uffici regionali, redige i bilanci preventivo e consuntivo.

Il Presidente della Regione presiede la Giunta stabilendone le riunioni e l’ordine del giorno, coordina i diversi assessorati, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti, indice i referendum regionali e può partecipare al Consiglio dei ministri quale «organo consultivo» su questioni che riguardano l’interesse della Regione.

ll Presidente della Regione manca certamente delle caratteristiche di imparzialità e terzietà.

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