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articolo 120


La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Articolo 120

Articolo approvato senza alcuna discussione, rende esplicito che il divieto a costituire limitazioni alla circolazione delle cose e delle persone riguarda oltre alle regioni anche le Province e i Comuni. 

Il primo comma del nuovo art. 120, modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 In primo luogo è fatto divieto alla Regioni di imporre dazi o altre misure che limitino il libero trasporto delle merci, perché questo potrebbe pregiudicare l’unità del mercato nazionale.

Inoltre, non può essere limitata la circolazione di cose o persone ma tale divieto va inteso in senso relativo. Infatti, se esigenze superiori (ad esempio la salute pubblica) lo richiedono tale diritto può essere limitato

Il secondo comma prevede la possibilità per il Governo di «sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni».

Questo serve a garantire attraverso un processo sostitutivo straordinario il rispetto degli obblighi comunitari oppure la protezione sull’intero territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L’esercizio del potere sostitutivo deve coprire solo quanto necessario a far venir meno l’inerzia senza invadere altri settori.

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