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articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

LA STORIA

Il testo approvato dall’Assemblea costituente era il seguente: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni». L’art. 114 fu approvato senza particolari discussioni: nel corso del dibattito alcuni deputati vollero precisare che con «Repubblica» si doveva intendere «il territorio della Repubblica». Altri deputati proposero di aggiungere anche il Circondario, ma alla fine l’Assemblea giudico inopportuno porre questo ente, sullo stesso piano di Regione, Provincia Comune.

Questo articolo, come l’intero Titolo V, è stato profondamente modificato dalla legge costituzionale n. 3
del 18 ottobre 2001. Rispetto all’articolo originario, viene introdotta anche la città metropolitana e altre 5 Regioni a statuto speciale. Inoltre, l’articolo ha costituzionalizzato la funzione di Roma quale capitale della Repubblica.

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