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Articolo 11 – Attualità

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”  

ARTICOLO 11

Nel 2016 l’Italia ha adottato una nuova disciplina riguardante la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali con la legge n. 145 novellata nel 2017 con l’articolo 6 del decreto legge n. 148. La legge, in particolare, individua il tipo di missioni, i principi da osservare e il procedimento da seguire per istituire o mantenere le missioni. Il testo riconosce le missioni di peace keeping, ovvero attività politiche e militari svolte dalle “Forze internazionali di pace delle Nazioni Unite” con lo scopo di mantenere la pace internazionale e peace enforcement, ossia diverse operazioni militari svolte qualora le parti in causa non abbiano raggiunto un accordo consensuale per la cessazione delle ostilità. Altre modalità di missioni di pace sono:

  • Conflict prevention and mediation La prevenzione dei conflitti comporta misure diplomatiche per mantenere le tensioni e le controversie extrastatali o interstatali 
  • Peacemaking è azione per portare le parti ostili ad un accordo, attraverso mezzi pacifici. È quindi lo sforzo diplomatico inteso a spostare un conflitto violento nel dialogo non violento, dove le differenze si risolvono attraverso istituzioni politiche. 
  • Peacebuilding  è un termine usato all’interno della comunità internazionale per descrivere i processi per la risoluzione dei conflitti armati al fine al fine di ridurre le violenze e per la costruzione di una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel mondo. 

Decreto legge 2017 | accenni alle missioni 

Art. 2. Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali 1. La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.” 

“Art. 3. Sessione parlamentare sull’andamento delle missioni autorizzate 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, […], presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l’anno successivo, […]. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell’anno in corso, precisa l’andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all’adozione dell’approccio di genere nelle diverse iniziative […]. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.” 

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