“L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.”
articolo109
La storia
Il testo finale dell’art. 109 fu approvato dopo la presentazione di una serie di emendamenti aventi orientamento opposto: un primo gruppo di emendamenti chiedeva che l’articolo si limitasse a sancire la «diretta dipendenza» della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria; un secondo gruppo propendeva per la costituzione di un corpo speciale di polizia giudiziaria «alla diretta ed esclusiva dipendenza dell’autorità giudiziaria».
Il commento
Sulla base dell’art. 109, la legislazione ordinaria ha affidato la gestione della polizia giudiziaria agli organi della pubblica accusa.
La materia è stata riformata nel 1988 quando sono state introdotte tre figure di polizia giudiziaria aventi rapporti di differente intensità con la magistratura:
• il primo livello è rappresentato da tutti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria aventi compiti di svolgere indagini;
• il secondo livello è rappresentato dagli uffici, ai quali sono demandati compiti di polizia giudiziaria «in via prioritaria e continuativa»;
• il terzo livello è rappresentato dalle sezioni istituite presso ogni Procura della Repubblica – composte da personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza –, che svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.
Al Procuratore generale presso la Corte d’appello è assegnato il potere di sorveglianza e di iniziativa disciplinare.