Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori universitari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Articolo 106
Storia
Attraverso il primo comma, l’Assemblea Costituente volle garantire la possibilità di accedere alla Magistratura a tutti i cittadini in possesso dei requisiti necessari. Con il secondo comma, l’Assemblea ammise la nomina di magistrati onorari, come spiegò il relatore Giovanni Leone (Democrazia cristiana), che si schierò a favore della magistratura onoraria, con la condizione che essa sopravvivesse con la garanzia dell’elettività.Il terzo comma fu oggetto di una lunga discussione; si riteneva infatti che esso potesse ledere agli interessi dei magistrati di carriera. Tuttavia venne approvato in quanto si sottolineò come questo provvedimento sarebbe stato impiegato solamente in casi eccezionali.
Spiegazione
L’art. 106 regola l’accesso alla Magistratura che deve avvenire mediante un concorso. Per accedervi non è più sufficiente la sola laurea in giurisprudenza, ma è necessario anche il conseguimento di un titolo di specializzazione (dottorato di ricerca in materia giuridica o un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali) oppure lo svolgimento di alcune funzioni (magistrati contabili, procuratori dello Stato, docenti universitari di materie giuridiche…).
Quanto ai magistrati onorari, attualmente lo sono i giudici di pace che sono stati istituiti solamente nel 1994. I giudici di pace vengono nominati con decreto del ministro della Giustizia dopo aver svolto un periodo di tirocinio e aver ottenuto un giudizio di idoneità da parte del CSM: la loro competenza riguarda la materia civile (cause di modesta entità) e penale (reati minori). La legge 276 del 1997 ha permesso la nomina di giudici onorari di Tribunale e di giudici onorari aggregati la cui funzione è quella di contribuire a smaltire le cause civili arretrate.
Il terzo comma è stato attuato solamente nel 1998 con la legge n. 303 che consente di coprire attraverso la «chiamata per meriti insigni» «un numero di posti non superiore ad un decimo del totale dell’organico complessivo della Corte di cassazione».