La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 104
Storia
Il dibattito in assemblea costituente si soffermò sul primo comma dell’articolo, in quanto alcuni deputati erano contrari alla definizione di magistratura come “ordine autonomo e indipendente”. L’on. Luigi Preti propose di abolire questo comma, sostenendo che nello stato moderno non esistessero ordini autonomi e indipendenti, con il rischio di creare uno “Stato nello Stato” o una casta chiusa. Rispose l’on. Meuccio Ruini, sostenendo che l’indipendenza della magistratura fosse una fondamentale conquista della democrazia. Ciò, argomentò sempre Ruini, non implica che vengano meno tutte le funzioni del ministero della giustizia.
Spiegazione
L’art. 104 afferma l’indipendenza della magistratura «da ogni altro potere» e stabilisce che il principio di indipendenza caratterizza la magistratura nel suo complesso (ovvero, non è limitato ai singoli giudici).La Corte costituzionale ha riconosciuto che l’indipendenza dell’ordine giudiziario si fonda sul principio della separazione dei poteri, ma, allo stesso tempo, ha sostenuto che tale indipendenza non deve tradursi in una conflittualità fra poteri, bensì deve prevedere una «leale collaborazione». L’autonomia della magistratura è garantita dal Consiglio superiore della magistratura, che è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 16 membri togati (eletti dai magistrati ordinari fra gli appartenenti alle diverse componenti della magistratura) e da 8 membri laici (eletti dal Parlamento in seduta comune tra i «professori ordinari di università in materie giuridiche» e gli «avvocati dopo quindici anni di esercizio»). Inoltre, fanno parte del Consiglio il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione (l’organo che rappresenta il giudice di ultima istanza in Italia).