“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”
Spiegazione
Il costituente afferma il diritto di ciascuno di costituire partiti in quanto esso è espressione del diritto di libertà dei singoli ed i partiti, manifestazione del pluralismo, rappresentano una delle basi dell’ordinamento democratico.
Come sottolinea la disposizione, una delle principali funzioni dei partiti è di partecipare alla politica nazionale attraverso un confronto reciproco basato sulla democrazia. Nei fatti, stabilito un proprio programma, essi procedono ad individuare coloro che intendono proporre come candidati e, attraverso le campagne elettorali, a diffondere nei cittadini il proprio pensiero, al fine di attirare consensi.
Dal punto di vista della struttura, essi sono associazioni private non riconosciute e organizzate stabilmente. Manca, nella Costituzione, una norma che ne imponga un’organizzazione democratica, ciò che solleva qualche dubbio circa la libertà di cui godono gli aderenti.
Al fine di consentire un corretto e trasparente svolgimento dell’attività di partito, sono previsti i seguenti divieti di:
- assumere forma di associazione segreta e presentare carattere di organizzazione militare, come espressamente sancito dall’art. 8 Cost;
- annoverare tra i membri iscritti particolari categorie di cittadini, per cui la legge impedisce la loro partecipazione attiva alla vita del partito (militari in carriera, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, magistrati, rappresentanti diplomatici e consolari all’estero). I magistrati possono in realtà partecipare alle elezioni, ma con l’obbligo di abbandonare la carica giurisdizionale nello stesso mandamento dove si sono candidati, anche se poi non eletti.