“Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.”
articolo110
La storia
Con l’art. 110, l’Assemblea costituente volle affidare al Consiglio superiore della magistratura alcune funzioni che durante il regime fascista erano prerogativa del ministro della Giustizia, il quale, di fatto, aveva la possibilità di influenzare l’esito dei processi.
Il commento
L’art. 110 ha dato luogo a un contenzioso interpretativo circa le competenze spettanti al ministro della Giustizia.
Un primo indirizzo sostiene che al ministro compete solamente la gestione del personale ausiliario e degli allestimenti materiali necessari all’esercizio della giurisdizione.
Un secondo indirizzo afferma che sono di pertinenza del ministro tutti i provvedimenti per i quali non è prevista un’«implicita attribuzione al CSM o agli organi giurisdizionali» (per esempio, i poteri di vigilanza e sorveglianza sugli uffici giudiziari).