Vai al contenuto

Articolo 107

“I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.”

articolo 107

La storia

Con l’art. 107, l’Assemblea costituente si proponeva di risolvere tre problemi riguardanti la Magistratura: «1) garanzie di indipendenza dal potere esecutivo; 2) differenziazione non gerarchica, ma soltanto funzionale dei magistrati; 3) posizione del pubblico ministero in seno all’ordinamento giudiziario».

I costituenti vollero affermare, in particolare, l’inamovibilità dei giudici (un giudice, cioè, non può essere rimosso dalle sue funzioni senza il suo consenso) e il criterio non gerarchico della carriera secondo il quale i magistrati si distinguono solamente in base alle funzioni esercitate (giudicante, requirente, di merito, di legittimità).

Il commento

La garanzia dell’inamovibilità dei magistrati era già presente nello Statuto albertino che la garantiva ai magistrati con un grado superiore a quello di pretore. La Costituzione repubblicana estende l’inamovibilità a tutti i magistrati fin dall’ingresso in magistratura: la garanzia concerne la sede e l’assegnazione del magistrato all’organico.

Questa norma ha alimentato complesse discussioni sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale (destinazione ad altra sede) e funzionale (destinazione ad altro ufficio). La Corte costituzionale (457/2002) ha affermato che il trasferimento non riguarda un illecito del magistrato, ma «una situazione obiettiva che si determina nell’ufficio ove egli esercita le sue funzioni».

Questa indicazione è stata recepita nella legislazione ordinaria che dispone il trasferimento dei magistrati quando «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità».

Attualità- Codice antimafia

Lascia un commento