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Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Articolo 47

Spiegazione

L’art. 47 afferma uno dei principi fondamentali della cosiddetta «Costituzione economica»: quello della tutela del risparmio.
L’aspetto più importante della tutela è rappresentato dalla difesa del valore della moneta, in quanto questa rappresenta uno dei fattori dell’equilibrio economico. Lo Stato non può esercitare direttamente l’attività creditizia, ma esercita funzioni di controllo al fine di evitare ai risparmiatori gli effetti negativi derivanti da una gestione scriteriata del credito. Gli organi preposti al controllo delle attività bancarie sono il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d’Italia.

Storia

L’Assemblea approvò l’articolo memore dei disastri monetari affrontati dall’Italia nel periodo fra le due guerre mondiali. L’on. Tommaso Zerbi (Democrazia cristiana) – il proponente della formula definitiva – ricordò espressamente la «tragedia di tutta la nostra generazione di piccoli risparmiatori che negli ultimi trent’anni o poco più ha veduto il potere di acquisto della lira ridotto a un centoquarantesimo della lira del 1913».

Attualizzazione

In realtà, gli strumenti finanziari sono divenuti così complessi che, difficilmente, gli organi di controllo riescono a mettere al riparo i risparmiatori dai danni provocati da una gestione speculativa del denaro investito (la crisi economica mondiale iniziata nel 2008 è stata originata proprio dalla speculazione sugli investimenti messa in atto praticamente da tutti i più importanti istituti bancari dei paesi industrializzati). L’ accellerata globalizzazione, le interconnessioni tra i mercati a livello globale, la correlazione tra finanza ed economia reale sono fattori che creano opportunità di crescita, ma che possono anche avere un impatto sulla ricchezza privata: tutto questo rende ancora attuale l’articolo 47

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