Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
articolo 57
Spiegazione
L’articolo sancisce i criteri di costituzione del Senato.
Il sistema elettorale del Senato prevede un meccanismo proporzionale alla popolazione delle Regioni, con la condizione che nessuna Regione possa avere meno di 7 senatori, a eccezione del Molise e della Valle d’Aosta, a causa del loro modesto peso demografico.