Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
articolo 16
Il primo comma fu approvato dall’Assemblea Costituente senza obiezioni. Per chiarire maggiormente ed evitare ogni tipo di equivoco fu aggiunto «in qualsiasi parte del territorio nazionale» così da sottolineare che le regioni in nessun caso potranno limitare i movimenti e il soggiorno dei cittadini.
Viene evidenziato inoltre in maniera inequivocabile che non può essere vietato circolare per ragioni politiche: «stabilita una tutela di fronte alla delinquenza comune, ma non per motivi di carattere politico».
Più problemi invece diede il secondo comma poiché le parole «salvo gli obblighi di legge» potevano far pensare che questo diritto potesse essere affidato alla volontà di legislatori. Solo in seguito fu specificato che con il termine «obblighi» ci si riferiva a mere formalità burocratiche principalmente riguardanti il rilascio e l’esibizione dei passaporti.
Se in precedenza la libertà di soggiorno e circolazione era garantita esclusivamente ai cittadini Italiani, oggi gli accordi firmati nel contesto dell’Unione Europea garantiscono questo stesso diritto a tutti i cittadini europei purché lo Stato di appartenenza faccia parte dell’Unione.
In aggiunta l’Italia ha firmato nel 1985 gli accordi di Schengen (a cui oggi aderiscono gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria, e anche tre Stati non appartenenti all’Unione: Islanda, Norvegia e Svizzera), che garantiscono ai cittadini degli Stati aderenti di varcare in assoluta libertà i confini statali senza essere sottoposti ai controlli alla frontiera.