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Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

articolo 14

L’approvazione dell’art. 14 rappresenta il desiderio di evidenziare che l’inviolabilità del domicilio debba possedere la stessa tutela di cui gode quella per la persona in quanto spazio dove il singolo esercita la propria libertà personale. Questo implica che è possibile accedere ad un domicilio solo con un’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, motivata e coerente con la legge.

Le ispezioni in merito agli accertamenti fiscali furono al centro della discussione. L’onorevole Roberto Lucifero propose di limitare le ispezioni per scopi fiscali, mentre l’onorevole Lelio Basso si oppose. 

La libertà domiciliare è concessa alle persone fisiche (cittadini o stranieri), alle persone giuridiche (come le società per azioni) e alle associazioni di fatto (ovvero, un organizzato complesso  di persone).

Nella giurisprudenza penale il domicilio viene considerato un luogo non pubblico frequentato da un individuo ad esempio l’abitazione, l’ufficio o la sede di un partito politico. In giurisprudenza talvolta vengono considerati dimora privata anche mezzi di trasporto come camper o roulotte.

Recentemente si sta affermando sempre più anche il concetto di domicilio informatico, visto come uno spazio personale su sistemi informatici come hard disk, siti web e account registrati sui social network.

L’unica eccezione per cui il domicilio può essere violato è in caso di bisogni sanitari, economici o di incolumità pubblica.

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