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Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

articolo 13

Memore dell’annullamento dei diritti di libertà operato durante il regime fascista, l’Assemblea costituente scelse di iniziare questa prima parte della costituzione con un articolo incentrato sulla libertà personale, vista come condizione necessaria per potere accedere ad ogni altra libertà.

Fu proposto dal Comitato di redazione della Costituzione di unire in un solo articolo tutte quelle disposizioni che si riferiscono alle tre inviolabilità: persona, domicilio, corrispondenza. Tuttavia l’Assemblea costituente optò per la definizione di un articolo specifico per ogni inviolabilità.

In merito all’articolo 13 vi fu un forte dibattito relativamente al comma che tratta del concetto di libertà provvisoria. Venne dunque esplicitata la necessità di imporre un limite di tempo alla carcerazione per un imputato detenuto rinviato a giudizio. Egli può essere rilasciato temporaneamente in attesa di processo godendo così della libertà provvisoria.

La libertà quindi rappresenta un diritto inviolabile che spetta a tutti, cittadini o stranieri, enti privati o pubblici che siano, e può essere limitata solo da disposizioni presenti nella Costituzione.

L’art. 13 descrive in maniera puntuale come le eventuali restrizioni della libertà personale siano decise attraverso leggi che rispettino i principi costituzionali e che devono essere approvate esclusivamente dall’organo che i cittadini eleggono e dal quale quindi sono più rappresentati ovvero il parlamento.

I casi come furto o tentato omicidio sono definiti «eccezionali di necessità e di urgenza» e in quel contesto l’autorità giudiziaria ha l’autorizzazione a trattenere l’imputato, ma per non più di 96 ore. A questo punto se i giudici non dovessero convalidare il fermo, il provvedimento restrittivo perderebbe il suo valore.

L’articolo conclude precisando l’illegittimità di qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica  in grado di azzerare l’autonomia psichica di una persona che si trovi in arresto o in stato di fermo (sono quindi vietate per esempio torture per estorcere confessioni).

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