Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Spiegazione
L’articolo 136 deriva dal testo di una legge costituzionale approvata dall’Assemblea costituente nella seduta del 31 gennaio 1948.
L’articolo dispone in merito all’efficacia della dichiarazione di illegittimità (norma non conforme ai principi della Costituzione) pronunciata dalla Corte costituzionale.
Al primo comma si stabilisce che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime perdono di efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte sulla “Gazzetta Ufficiale”.
Al secondo comma si prevede che la decisione della Corte sia comunicata agli organi competenti (Camera, Consigli Regionali), perché provvedano a colmare il vuoto legislativo per evitare che determinate materie o situazioni siano prive di una precisa disciplina giuridica.
La pronuncia della Corte ha un effetto generale (non limitato al singolo giudizio in cui la questione è stata sollevata) e definitivo. La legge “scompare” dall’ordinamento.
Più spesso la dichiarazione di incostituzionalità colpisce una sola parte della disposizione legislativa, quella appunto non compatibile con la Costituzione, lasciando sopravvivere il resto. Anzi la Corte, proprio per ridurre al massimo gli effetti di “vuoto” legislativo prodotti dalle sue pronunce di accoglimento, definisce attentamente la parte della legge destinata a cadere, e talvolta individua la norma che la sostituirà, traendola dalla stessa Costituzione o dal sistema legislativo. Questa tecnica di decisione ha fatto parlare di sentenze “manipolative”, in quanto esse, in qualche modo, riscrivono la legge per renderla compatibile con la Costituzione, ovvero di sentenze “additive”, in quanto esse comportano l’inserimento nella legge di elementi nuovi, necessari per adeguarla ai princìpi costituzionali.
Curiosità
Con la sentenza 23 dicembre 2021, n. 257, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Sardegna sulla “interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale” (norma che dava il consenso alle edificazioni, che secondo le associazioni ambientalistiche avrebbero minacciato il territorio regionale, la natura della Sardegna e le prospettive di un turismo sostenibile), confermando la tutela su coste, zone agricole e beni identitari. La norma, infatti, violava l’articolo 117 della Costituzione che riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La Corte ha, dunque, adempito il suo compito stabilito al secondo comma dell’articolo 134: risolvere i conflitti di competenza tra Stato e Regioni. Essa deve indicare la corretta interpretazione delle norme costituzionali, dichiarando a quale ente spettino le attribuzioni oggetto di contestazione.