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Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 25

L’articolo ribadisce tre importanti principi: il divieto di istituire giudici straordinari o speciali (i tribunali «speciali», solitamente, sono uno strumento utilizzato dai regimi autoritari per reprimere e scoraggiare il dissenso), la possibilità di punire un reato solamente attraverso una legge preesistente e il divieto di emettere condanne in assenza di un regolare processo. Il primo punto si focalizza sulla necessità che il giudice chiamato a giudicare un reato sia stato scelto sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia a cui si riferisce. Nel secondo punto viene enunciato il principio di legalità penale, il cui scopo è quello di tutelare l’individuo dai possibili abusi dei pubblici poteri per quanto concerne i procedimenti penali che possono prevedere la privazione della libertà personale. Il concetto di legalità penale è basato sui concetti di riserva di legge (i comportamenti qualificabili come reato possono essere stabiliti solamente dalle leggi approvate dal Parlamento), tassatività (i comportamenti qualificabili come reato devono essere descritti in maniera precisa e dettagliata, di modo da evitare che le pene siano esclusivamente basate sulla discrezionalità del giudice), retroattività (una legge penale non può essere applicata a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore).

Curiosità

Esiste però un’unica eccezione alla retroattività. A non poter essere retroattive sono solo le leggi sfavorevoli all’imputato, quelle ad esempio che istituiscono un reato prima inesistente o che dispongono un inasprimento di sanzione. Viceversa, le leggi più favorevoli al reo, ossia che aboliscono un reato o che prevedono un trattamento meno rigoroso hanno efficacia retroattiva, valgono cioè anche per i fatti già commessi. Ciò al fine di evitare discriminazioni. 

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