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Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

articolo 30

Tale articolo assicura ai figli nati al di fuori del matrimonio gli stessi diritti dei figli appartenenti alla famiglia legittima, termine con cui si intende il nucleo familiare costituito da padre e coniuge, uniti dal matrimonio, e i loro figli legittimi. Tutti i figli possono godere del diritto di essere educati e mantenuti, ma anche diritto al nome e a una parte del patrimonio familiare. Dal 1975 anche quelli che prima venivano definiti figli illegittimi, poiché nati al di fuori del matrimonio, assumono totalmente la posizione di figli naturali.  

Nel momento in cui i genitori non riescono a garantire la tutela giuridica e sociale, il secondo comma permette allo Stato di intervenire a favore dell’adozione, consentendo ai bambini di proteggere il loro diritto alla famiglia. Lo Stato, quindi, si riserva il diritto di togliere ai genitori la potestà e disporre l’allontanamento dei figli.

L’ultimo comma prevede che il padre abbia sempre l’obbligo di riconoscere il figlio. Se il padre si rifiuta di farlo potrebbe essere chiamato in tribunale dalla madre del figlio, o dal figlio stesso se maggiorenne. La prova più comunemente usata è il DNA. Se il padre dovesse rifiutarsi di fare il test del DNA senza un valido motivo, secondo la cassazione è come ammettere di essere il padre. Allo stesso tempo però, la madre però può scegliere di partorire in anonimato, per salvaguardare il diritto alla vita del figlio, evitando di scegliere altre opzioni come l’aborto.

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