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Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ARTICOLO 21

Questo articolo afferma il diritto di piena libertà di espressione a qualsiasi soggetto umano, senza la prerogativa della cittadinanza italiana, riconoscendo pienamente il diritto di cronaca e la libertà di informare in quanto si ritiene impossibile distinguere fra espressione del pensiero e narrazione dei fatti. Gli unici limiti imposti riguardano il dovere di difendere la Patria (non diffusione di notizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non diffusione di atti processuali per garantire l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità delle persone. Un altro punto centrale dell’articolo, puntualizzato poi attraverso una sentenza del 1993, è l’esistenza di un imperativo costituzionale, il cosiddetto pluralismo informativo, che impone un diritto all’informazione caratterizzato da: pluralismo delle fonti a cui attingere notizie e conoscenze, obiettività e imparzialità dei dati forniti, correttezza e completezza dell’attività di informazione, rispetto della dignità umana, rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume.

Attualità – Internet e Articolo 21

Nel ormai lontano 2009, il giurista e senatore Rodotà aveva proposto l’introduzione di un articolo 21 bis, riguardante il diritto di accedere a Internet e fare un esplicito riferimento alle innovazioni introdotte dalla rivoluzione digitale. La formulazione proposta per l’articolo è la seguente: “Tutti hanno uguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. La finalità principale di Rodotà era quella di garantire la neutralità della rete e il riconoscimento di essa come bene comune.

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