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Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Spiegazione

L’articolo stabilisce le norme per la revisione della Costituzione tenendo conto che la società è soggetta a continue mutazioni e anche le norme costituzionali devono essere adeguate alle nuove esigenze dei cittadini. Hanno indicato perciò il procedimento da adottare affinché la revisione del testo costituzionale potesse scaturire un’opportuna riflessione e le nuove norme fosse l’espressione di un ampio consenso che andasse al di là della maggioranza politica rappresentata in Parlamento.

Il procedimento è il seguente: una legge costituzionale deve essere approvata dalle due Camere per due volte successive a distanza di tre mesi l’una dall’altra; nel caso in cui nella seconda votazione venga raggiunta in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica. Se, nella seconda votazione, la legge viene approvata semplicemente con una maggioranza assoluta (50% +1) viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cioè una pubblicazione periodica curata dagli uffici dello Stato, che riporta informazioni giuridiche ufficiali) in modo tale da consentire l’avvio del possibile iter referendario. Se il referendum viene effettivamente promosso, l’applicazione o il rigetto della legge dipendono dall’esito di quest’ultimo. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore. 

Le norme per la revisione della Costituzione impongono tempi lunghi e vari passaggi perciò le revisioni non avvengono mai in tempi brevi. Si tratta di una forma di garanzia, atta a impedire uno stravolgimento della Costituzione. La complessità del procedimento di revisione della costituzione delineato nell’articolo è intesa a far sì che il Parlamento si esprima in modo ponderato.

Curiosità

Riflettendo sull’eccessiva rigidità della Costituzione, nel 1991, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga propose l’abolizione del processo di revisione stabilito dall’art. 138 prefigurando l’ipotesi di un’Assemblea costituente, un organismo eccezionale finalizzato alla sola revisione della Costituzione. https://web.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec06.htm

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