Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
articolo 74
Spiegazione
Se il Presidente rileva un’imprecisione, una pecca, può rinviare l’atto alle Camere, argomentando il rinvio con messaggio motivato in cui spiega le ragioni di contrasto costituzionale, e chiedendo una nuova deliberazione. Tale rinvio non rappresenta un potere di veto, dato che le Camere, in rappresentanza del popolo, possono scegliere di riapprovare il testo originario. In questo caso il Presidente, seppur in disaccordo, dovrebbe procedere alla promulgazione.
Generalmente dunque, il potere di rinvio può essere esercitato, per la medesima stesura (non modificata nè emendata) di un testo di legge, una sola volta.
Curiosità:
Durante il suo primo mandato (2015/2022), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinviato alle Camere, ai sensi dell’art. 74, c. 1° della Costituzione, una sola legge, ossia quella recante “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”.