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Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

articolo 80

L’art. 80 fu approvato senza discussione in Assemblea. Esso, infatti, si limita a indicare i casi in cui la ratifica dei trattati internazionali è subordinata all’autorizzazione da parte del Parlamento: se possono determinare una condanna dello Stato, aggravarne il bilancio finanziario, determinarne una modifica territoriale, influenzarne la politica estera e l’ordinamento legislativo. Generalmente, l’art. 80 è stato applicato in senso restrittivo, ovvero è prevalsa la tendenza a ridimensionare l’intervento parlamentare: spesso, infatti, gli accordi internazionali sono stati firmati in forma semplificata, cioè dai rappresentanti del Governo senza la ratifica del Capo dello Stato, una prassi accettata nel diritto internazionale.
Dopo la riforma del 2001, è stato definito il potere estero regionale: le Regioni possono firmare con uno Stato accordi esecutivi ed applicativi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa e accordi finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

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