Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
ARTICOLO 20
L’articolo si propone come ulteriore garanzia alla difesa della libertà di culto da discriminazioni, e nonostante le critiche ricevute negli anni passati per la sua possibile ridondanza e similarità con l’articolo 19, ha recentemente svolto un’importante funzione in quanto è stato utilizzato per l’ottenimento dello status di confessione religiosa da parte di alcuni gruppi religiosi, come l’Unione Buddista Italiana. Il principale fondamento giuridico dell’articolo è proprio quello di garantire l’uguaglianza nel trattamento di tutti i soggetti, quindi senza aggravanti fiscali o giuridiche per il credo religioso. Infatti, come affermato dal relatore dell’articolo Giuseppe Dossetti (Democrazia cristiana): «Questo articolo vuole affermare un concetto negativo, e cioè che il carattere ecclesiastico o lo scopo di culto non possano essere causa di un trattamento odioso a danno degli enti stessi. La norma si giustifica come esigenza particolare non solo degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, ma anche degli enti religiosi non appartenenti alla Chiesa cattolica, tant’è che essa è stata invocata da appartenenti a Chiese non cattoliche.
Attualità – Chiesa e Ici
La Chiesa e l’Ici, un’evasione fiscale di 5 miliardi: in mano al Vaticano il 20% degli immobili in Italia.
di Michele di Branco, il Messaggero
Lo Stato Italiano, nel quinquennio 2006-2011, ha però attuato un trattamento discriminatorio inverso, esentando dal versamento dell’imposta comunale sugli immobili (l’Ici), tanto il Vaticano quanto gli altri ordini religiosi a condizione che l’edificio contenesse una cappella. Questo cavillo ha quindi permesso al Vaticano di non pagare più di 5 miliardi di euro su scuole, ospedali, cliniche e persino alberghi che al loro interno avessero anche solo un piccolo altarino. Questa norma è stata dichiarata illegittima nel 2018 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano al recupero delle imposte non versate dalla Chiesa, recupero non ancora avvenuto.