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Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

Articolo 103

Storia

Con questo articolo si sono voluti conservare alcuni giudici speciali di natura tecnica, per preservarne il patrimonio di esperienze. I costituenti con l’articolo 103 hanno reso possibile la sopravvivenza di alcuni giudici speciali: il Consiglio di Stato, i TAR (tribunali amministrativi regionali), i tribunali militari e la Corte dei conti.

Spiegazione

L’articolo ha disposto la conservazione di alcuni giudici speciali: il Consiglio di Stato, i TAR, la Corte dei conti e i Tribunali militari. I primi due hanno giurisdizione sulle questioni di diritto amministrativo. La Corte dei conti si occupa invece di questioni riguardanti la contabilità pubblica. Quanto alla giustizia militare, il suo ordinamento prevede i Tribunali militari, la Corte militare di appello, il Tribunale militare di e il Consiglio della magistratura militare. In tempo di guerra sono previsti Tribunali militari ordinari, straordinari e di bordo la cui natura confligge con il principio di indipendenza stabilito dall’art. 108, poiché i magistrati che vi operano sono, di fatto, militari in servizio sottoposti al vincolo gerarchico e strettamente dipendenti dal comandante supremo.

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