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Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Spiegazione

All’interno dell’Assemblea costituente si confrontarono due indirizzi:

–        la nomina dei membri della Corte costituzionale spetta esclusivamente al Parlamento;

–        Il procedimento di nomina è devoluto «per tre uguali aliquote» al Presidente della Repubblica, al Parlamento e alla Magistratura.
Al termine del dibattimento prevalse il secondo indirizzo. La Corte costituzionale è, quindi, composta da 15 membri nominati dal Capo dello Stato (5), dal Parlamento in seduta comune (5) e dalle supreme magistrature (3 dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti).
I membri sono scelti tra alti magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed avvocati che esercitano la professione da almeno vent’anni.
Il testo attuale dell’articolo 135 deriva da una revisione approvata con la legge costituzionale n. 2 del 1967, che ha ridotto la durata dell’incarico (stabilita a 9 anni, mentre originariamente era di 12).
L’ultimo comma si riferisce alla composizione della Corte in occasione del giudizio nei confronti del Presidente della Repubblica e dispone che, oltre ai membri ordinari, facciano parte anche sedici giudici non togati (giudici che non sono entrati in magistratura grazie ad un concorso) sorteggiati da un elenco di cittadini predisposto dal Parlamento.

Questa composizione così articolata scaturisce dalla necessità di dare garanzia di imparzialità e di competenza giuridica. Inoltre, essa è finalizzata a garantire sia un collegamento fra il Parlamento e la Corte costituzionale, sia l’indipendenza dei giudici costituzionali (l’elevata maggioranza richiesta in Parlamento garantisce che i giudici designati dal Parlamento siano espressione non solo delle forze di maggioranza, ma anche di quelle di opposizione).

Curiosità
Gli attuali membri della Corte Costituzionale sono: Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria De Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prospetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Pettini, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio e Filippo Patroni Griffi.

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