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Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

articolo 78

Secondo la legge la deliberazione delle Camere deve avvenire non molto tempo dopo l’insorgere del conflitto, altrimenti il Governo non avrebbe la possibilità di esercitare quei poteri ulteriori che la situazione stessa potrebbe esigere ai fini della difesa nazionale.
Per rendere concreta la partecipazione delle Camere alle decisioni in materia di difesa è stata approvata la legge n. 25 del 1997: questa conferisce al Ministro della difesa il compito di attuare le deliberazioni adottate dal Governo, ma limita la funzione del Ministro alle deliberazioni preventivamente sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e all’approvazione del Parlamento.
In realtà, la prassi indicata dalla legge è stata rispettata assai raramente. Il caso più citato riguarda l’intervento militare dell’Italia in Kosovo nel 1999: in quell’occasione le Camere sono state informate a  operazioni belliche già iniziate e, inoltre, l’adesione dell’Italia all’intervento di polizia internazionale è stata decisa da un Governo privo della fiducia delle Camere.

Attualizzazione

Gli italiani possono essere chiamati in guerra? Con la guerra in Ucraina che continua ad aggravarsi, infatti, sale la preoccupazione in tutto il mondo per la drammatica ipotesi di un’estensione del conflitto ad altri Paesi, Italia inclusa. L’ipotesi che fa più paura è quella di una vera e propria Terza Guerra Mondiale. Se dovesse davvero esplodere un conflitto di proporzioni mondiali, la posizione dell’Italia è netta: combatteremmo al fianco degli Stati Uniti. Prima di tutto bisogna ricordare che l’articolo 11 della Costituzione Italiana ripudia ogni guerra. Sono diverse le condizioni per una chiamata alle armi di tutti i cittadini italiani: se viene deliberato lo stato di guerra e se si verifica una grave crisi internazionale nella quale il nostro Paese è coinvolto direttamente. Infine, i soldati e le soldatesse che vengono chiamati alle armi non possono rifiutarsi, né fare appello all’obiezione di coscienza, proprio in virtù dell’arruolamento su base volontaria. Le uniche deroghe sono concesse per ragioni di salute o nel caso di una gravidanza.

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