Vai al contenuto

Articolo 40: lo sciopero, un diritto garantito dalla Costituzione

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”

articolo 40

Ma cosa significa?
Il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione con l’art.40. Frutto di una lunga e accesa discussione, che vide gran parte dei costituenti favorevoli a non inserire questo diritto nella Carta o addirittura propensi a negarlo, preoccupati che scioperi potessero bloccare servizi essenziali della vita collettiva della comunità (Edoardo Clerici – membro della Democrazia Cristiana), l’articolo venne poi steso e  il diritto allo sciopero venne riconosciuto come «diritto individuale ad esercizio collettivo» la cui titolarità è attribuita al lavoratore subordinato, ai dipendenti pubblici e ai lavoratori autonomi parasubordinati. Lo sciopero, che durante il fascismo veniva addirittura punito come un reato, è quindi ora un diritto costituzionale. La legge n. 146 del 1990 ha regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (sanità, trasporti, istruzione, comunicazioni), obbligando a dare un preavviso e regolando la precettazione (l’ordine , in casi di assoluta emergenza, di presentarsi al lavoro dato dal prefetto o dal Ministero competente).

Curiosità…
Se tutti i lavoratori del settore pubblico hanno diritto allo sciopero, non è così per personale militare/forze armate (inclusi i carabinieri) e Forze di Polizia. Al fine di garantire la sicurezza nazionale e non mettere in pericolo la proprietà privata dei cittadini, queste categorie di lavoratori non possono esercitare il diritto allo sciopero (legge 242 del 1980 / legge 121 del 1981). Situazione analoga a questa è quella in cui si trovano anche i lavoratori delle centrali nucleari. Il Decreto n.185 del 1964, infatti, ne limita il diritto allo sciopero.

Lascia un commento