Vai al contenuto

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione dei cittadini estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Articolo 102

Storia

La discussione si incentrò sulla questione dell’istituzione di giudici speciali e straordinari. A questo proposito l’on. Meuccio Ruini illustrò l’indirizzo assunto dall’Assemblea: «Nella proposta originaria si ammetteva l’istituzione, sia pure con legge qualificata, di giudici speciali tranne che in materia penale. Abbiamo riconosciuto che è inopportuno e pericoloso, e abbiamo acceduto a un’idea venuta fuori da più parti di quest’Assemblea, che giudici speciali non devono esservi mai. Vogliamo andare verso l’unicità di giurisdizione. La linea è questa: che l’affermazione dell’unicità di giurisdizione riuscirebbe vana; e la soppressione di tutte le giurisdizioni speciali sarebbe vana e pericolosa, se nel tempo stesso non si prevedesse e non si procedesse alla loro trasformazione, nei casi ove è necessario, in sezioni specializzate, inserite negli organi normali della magistratura. 

Spiegazione

L’articolo 102 si riferisce alla “funzione giurisdizionale”, che viene definita come l’attività effettuata dagli organi pubblici competenti di tradurre la volontà della legge in un procedimento finale concreto. L’articolo vieta il ricorso ai giudici speciali (che formulano un giudizio solo su determinate materie) e ai giudici straordinari (creati per giudicare un particolare reato dopo che questo è stato commesso). Infine, si garantisce la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia. Ciò avviene nelle Corti di assise, dove a due giudici sono affiancati sei cittadini scelti tramite sorteggio.

Approfondimento

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.page#

Lascia un commento