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Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. 

articolo 29

Tramite questo articolo la repubblica riconosce la famiglia e i suoi diritti di costituzione, finalità e difesa, i quali sono preesistenti. Di conseguenza, come spiega Camillo Corsanego, questi diritti sono riconosciuti dallo Stato e protetti, ma non creati dallo stesso. Il presupposto della famiglia è il matrimonio che si distingue in civile e concordatario (attraverso una cerimonia religiosa).  Si comprende l’importanza della famiglia, ritenuta un’istituzione sociale necessaria anche per la realizzazione dell’individuo. Infatti, è considerata una formazione sociale privilegiata rispetto alle altre aggregazioni di persone (come i sindacati) poiché è una società naturale, nata da un’esigenza per natura.

Nel secondo comma si evince la parità e l’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi al fine di garantire l’unità familiare. In questo modo, quindi, si scredita la visione patriarcale prevista dal Codice Civile del 1942 a favore della riforma del diritto di famiglia del 1975. 

Il dibattito su questo articolo si concentrò sull’approvazione dell’indissolubilità del matrimonio. L’approvazione di questo emendamento fu però soppressa, consentendo l’introduzione di una legge che permettesse il divorzio nel 1974. 

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