Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.
Spiegazione
I costituenti, dopo aver elencato all’articolo 131 le Regioni, all’articolo 132 hanno previsto la procedura da seguire per modificare i confini delle Regioni esistenti e per effettuare fusioni o scissioni delle stesse, o per crearne di nuove.
In primo luogo, è necessaria una richiesta da parte di un numero di consigli comunali rappresentanti almeno un terzo delle popolazioni interessate; poi un’interpellanza rivolta ai cittadini allo scopo di conoscere la loro opinione; il parere dei Consigli regionali; l’approvazione di una legge costituzionale; un eventuale referendum nazionale se richiesto.
Inizialmente, per l’istituzione di nuove Regioni, era stato proposto un meccanismo snello: la decisione spettava ai Consigli comunali, alle cui scelte doveva poi uniformarsi il Parlamento.
L’Assemblea, invece, preferì approvare una procedura complessa per evitare che tali modificazioni venissero effettuate con leggerezza. Tuttavia, siccome per la determinazione delle Regioni come enti si è tenuto conto dei confini geografici e storici, si decise che entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione l’elenco delle Regioni indicato all’articolo 131 potesse essere modificato e potessero essere costituite nuove Regioni con una procedura semplificata: una legge costituzionale, sentite le popolazioni locali. In seguito, il termine venne prolungato fino al 31 dicembre 1963 e tale opportunità è stata sfruttata dalla regione Abruzzo-Molise che nel medesimo anno si è scissa nella Regione Abruzzo e nella Regione Molise.
L’articolo 132, al secondo comma, in tema di cambiamenti politico-istituzionali, prevede la possibilità per i Comuni e per le Province di passare a un’altra regione. Lo spostamento deve essere ratificato da una legge nazionale, che deve tener conto del parere del Consiglio regionale interessato e del consenso espresso dalla maggioranza della popolazione del Comune o della Provincia che intende staccarsi, tramite referendum.
In seguito alle richieste di diversi Comuni di passare da una Regione all’altra, il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che modifica l’articolo 132. Questo prevede che la richiesta di un Comune di lasciare una Regione per un’altra deve essere approvata dalla maggioranza delle popolazioni di entrambe le Province interessate. Invece, il passaggio di una Provincia ad una Regione diversa da quella di appartenenza può avvenire solo con l’assenso delle due Regioni coinvolte.
Curiosità
Negli ultimi anni anni diversi Comuni hanno richiesto il passaggio da una Regione a un’altra, ma l’iter burocratico è piuttosto lungo e in alcuni casi è ancora in corso.
Un caso andato a buon fine risale a pochi anni fa. Nel 2009 un gruppo di sette comuni dell’Alta Valmarecchia, nelle Marche, ottiene il passaggio alla Regione Emilia-Romagna, motivato da un sentimento di appartenenza alla Romagna.