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Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 88

Spiegazione

L’articolo 88 individua le prerogative del Presidente della Repubblica riguardo lo scioglimento anticipato di una o entrambe le camere del Parlamento, dopo essersi consultato con i rispettivi Presidenti. Il testo specifica che questa prerogativa non si applica se il Presidente si trova nell’ultimo semestre del mandato, mentre le camere no.

L’articolo trova sintesi fra le tendenza di risolvere eventuali situazioni di ripetute crisi ministeriali e quella di limitare il potere del Presidente. La delineazione dei limiti presidenziali è stato la principale fonte di dibattito nell’Assemblea Costituente. In tal senso esistono diverse interpretazioni del comma 1 basate sulla natura del potere disciplinato dall’art. 88: un’interpretazione della funzione “formalmente Presidenziale ma sostanzialmente Governativa” (in cui è il governo che approva la mozione; vedi art. 89), una “formalmente e sostanzialmente presidenziale” (autonomia di azione del Presidente) e una “duumvirale” in cui entrambe le parti hanno ugual peso (la più accreditata).

Approfondimento

La procedura dello scioglimento anticipato del corpo legislativo è differente in altri paesi.
– Nella Francia Semi-Presidenziale, la facoltà del presidente di sciogliere le camere è simile a quella italiana.
– Negli Stati Uniti Presidenziali (corrispondenza Capo di Stato, Capo del Governo), il Congresso non può essere in nessun modo sciolto dal Presidente della Repubblica.
– Nella Svizzera Direttoriale (il Capo di Stato è un organo collegiale di 7 membri paritari), l’Assemblea Federale non può essere sciolta dal Presidente.

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