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Articolo 83

“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.” 

articolo 83

Spiegazione

L’articolo 83 fu approvato dopo una lunga discussione tra tre diversi orientamenti. Il primo propose l’elezione popolare (diretta) a suffragio universale, il secondo era favorevole all’elezione indiretta ad opera del Parlamento, mentre il terzo propendeva per l’elezione, sempre indiretta, da parte del Parlamento e dei rappresentanti delle Regioni. Alla fine prevalse l’ultimo orientamento che, secondo la maggior parte dei costituenti, eliminava la possibilità di un eventuale strapotere presidenziale derivante dall’elezione popolare, assicurava al Presidente autonomia nei confronti delle due Camere (poiché non viene eletto solamente da esse) e garantiva la rappresentanza delle minoranze di ogni Consiglio regionale. 

L’elezione attuale avviene a scrutinio segreto, la modalità di voto attraverso la quale la preferenza espressa dall’elettore rimane segreta, con una maggioranza di due terzi. Dopo il terzo scrutinio diviene sufficiente la maggioranza assoluta, quindi un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto. 

Le procedure per eleggere il Capo di Stato variano di paese in paese. Ecco alcuni esempi di metodi diversi da quello adottato dalla Costituzione italiana: 

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