Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
articolo 130
Spiegazione
L’articolo disponeva controlli sugli atti degli enti locali che erano attuati dal Comitato regionale di controllo. A questa forma di controllo oggi si è sostituita la possibilità di ricorso al TAR (citato nell’articolo 125) e alla Corte costituzionale.
*premessa alla parte V della Costituzione: gli articoli 124, 125, 128, 129, 130 sono stati abrogati (cioè eliminati) e gli articoli 125, 126, 127 sono stati modificati con la legge del 18 ottobre 2001.