dibattito dell’Assemblea Costituente
Inizialmente questo articolo era compreso nella parte prima della costituzione italiana nel titolo III riguardante i rapporti economici. Soltanto dopo il 10 settembre 1946 si stabilisce di renderlo parte dei principi della costituzione poiché era importante sottolineare come, nonostante il diritto al lavoro non fosse una norma giuridica esso doveva costituire una norma programmatica, cioè volta alla repressione della disoccupazione grazie all’impegno dello Stato. Il secondo comma fu approvato dopo un acceso dibattito. In origine, infatti, l’art. 4 prevedeva un terzo comma che stabiliva una sanzione – la decadenza dall’esercizio dei diritti politici (per esempio, il diritto di voto e di eleggibilità) – per quei cittadini che non avessero adempiuto al dovere di lavorare. Il terzo comma fu soppresso dall’Assemblea con una votazione a scrutinio segreto (235 favorevoli, 120 contrari). Dopo la soppressione, il secondo comma assunse un significato di principio morale e, per questo, non si prevedeva più alcuna sanzione per la sua inadempienza.