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Articolo 11 – Carta dei diritti europei

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”  

ARTICOLO 11

Il Trattato di Lisbona, noto anche come Trattato di riforma e ufficialmente Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è uno dei trattati dell’Unione Europea, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.   

Tra le modifiche apportate al trattato precedente troviamo quelle riguardanti:  

  1. Politica estera e di sicurezza comune  

La politica estera e di sicurezza comune è in continua evoluzione; è stato istituito ora un Servizio europeo per l’azione esterna che assiste l’Alto Rappresentante e assicurare così coerenza a tutte le azioni esterne dell’Unione.   

  1. Politica di difesa  

Gli Stati membri dell’Unione possono organizzare una politica di difesa comune, attraverso il principio della cooperazione strutturata. Per questo motivo, è stata introdotta una clausola di solidarietà la quale prevede che se uno Stato membro subisce un’aggressione armata, gli altri Stati debbano aiutarlo e assisterlo con tutti i mezzi a loro disposizione.  

Le novità introdotte, che abbiamo sopra elencato sono contenute nell’articolo 11, che è stato in questo modo modificato:   

  • il paragrafo 1 è sostituito dai due paragrafi seguenti:  
  1. «a competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. .. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente… La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati.   

  1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna, l’Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.»; 17.12.2007IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/25  

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