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Articolo 2 – Stesura del testo

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

articolo 2

Discussione nella Assemblea Costituente

L’Assemblea Costituente affermò il principio personalista, ossia considerò come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singolo cittadino inteso come PERSONA, cioè totalità di bisogni, potenzialità, relazioni.
 L’Assemblea Costituente si confrontò a lungo sull’aggettivo con cui definire i diritti che non avrebbero dovuto essere negati all’uomo in nessuna situazione e dopo aver discusso si optò per utilizzare l’aggettivo “inviolabili” (diritti indicati negli articoli della Carta, nonché quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato). Il riferimento ai doveri inderogabili nacque dalla necessità di uscire dal pensiero di singolo abbracciando quindi la propria comunità di appartenenza. La situazione di  una società di soli diritti e senza doveri sarebbe alquanto caotica e ingestibile dal momento che ognuno cercherebbe di raggiungere il tornaconto personale a discapito degli altri. Nel caso contrario verrebbe preclusa all’individuo la possibilità di sviluppare la propria personalità.

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