La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 9
Articolo 9: Significato
Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d’arte sono indicati da questo articolo come beni da tutelare. Tuttavia, benché siano tutti manifestazione della cultura, questo articolo li affronta da due prospettive differenti.
Promuovere la scienza e la tecnica significa concedere la libertà di ricerca e di divulgazione; questa parte dell’articolo esprime allora l’esigenza di difendere sia ciò che costituisce una conquista della creatività umana, sia la libertà di parola. Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconoscere e difendere la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana.
Evoluzione del testo
Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo: «Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».
Il 30 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo: «I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».
L’11 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di revisione degli articoli delibera di sostituire il testo dell’articolo approvato il 30 ottobre 1946 con il seguente: «I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato».
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione: Art. 29.
I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.
Il 30 aprile 1947 l’Assemblea Costituente approva i seguenti articoli: «Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio». «La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947: Art. 11.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Testo definitivo dell’articolo: Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Attualizzazione dell’articolo